di Riccardo Pardini*

A vantaggio di quanti si trovino alle prese con la separazione, il divorzio o lo scioglimento del proprio legame di coppia in presenza di figli minori, provo qui ad approfondire quanto scritto in precedenza riassumendo le interessanti novità introdotte dalla recente riforma della giustizia anche nota come Riforma Cartabia, con particolare riferimento alla possibilità che i genitori sperimentino, a beneficio loro e dei bambini, uno degli strumenti alternativi al contenzioso tribunalizio (noti con l’acronimo ADR – alternative dispute resolution): la mediazione familiare.

La mediazione familiare è un percorso volontario ed eso-processuale (esterno, seppur sinergico, al procedimento giudiziario) che consente ai genitori di riorganizzare le relazioni familiari attraverso la costruzione condivisa di accordi e intese a beneficio di tutti. È uno strumento che esiste in Italia da ormai più di trent’anni e che oggi viene ancor più legittimato e valorizzato nella parte della riforma in cui vengono rivisitati i procedimenti civili e, appunto, le tecniche di risoluzione alternativa del conflitto separativo.

Con l’emanazione della Legge delega al Governo n. 216 del 26 novembre 2021 e successivamente con la pubblicazione del D.LGS. 149/2022 sono state introdotte importanti novità con riferimento proprio alla mediazione familiare.

La riforma, in virtù di chiare necessità di maggiori tutele e celerità nella celebrazione dei procedimenti civili che includono figli minorenni, ha inciso significativamente sul diritto di famiglia prevedendo tra le altre cose, l’istituzione di un rito unico denominato “Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”.

Per quanto riguarda la mediazione familiare poi, la nuova norma segna un vero e proprio cambio di passo riconoscendo a questo istituto uno spazio autonomo, chiaro, specifico.

Anzitutto si rafforza l’idea che contempla e include l’opportunità della mediazione all’interno del processo civile, come “informativa” ai genitori circa la possibilità di effettuare un simile percorso. Già dall’emissione del decreto di fissazione della prima udienza il giudice deve – tra le altre cose – informare “le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare”. Questa attività da parte del giudice si aggiunge alle informative già previste per legge, ad esempio a carico degli avvocati. In questo caso però viene valorizzata la funzione dell’azione informativa che si rivela fruttuosa se avviene grazie all’incontro con un mediatore familiare professionista. Inoltre, la legge prevede che il giudice possa invitare le parti a esperire il tentativo di MF in qualsiasi momento del processo.

La riforma procede poi entrando per la prima volta nel merito riguardante, a tutela dei cittadini, il profilo professionale del Mediatore Familiare, per esempio indicando che le parti possono scegliere un mediatore tra le persone iscritte “nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo”.

In ogni fase del processo, dunque, il magistrato può informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione invitandole ad un colloquio informativo tenuto direttamente da un mediatore familiare.

Nella nuova norma vengono anche chiariti i requisiti per l’accesso alla formazione e l’esercizio della professione e viene disposta l’istituzione presso i Tribunali Ordinari di appositi elenchi di mediatori familiari in possesso di tali requisiti consultabili dai cittadini alla ricerca di un professionista.

Nel dettaglio ecco quanto indicato dalla Riforma:

Disciplina dell’attività di mediatore: L’attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Elenco dei mediatori familiari: Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari. L’elenco è tenuto dal Presidente del tribunale ed è formato da un Comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. L’elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione

Iscrizione nell’elenco: Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché’ in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.

Non un velato accenno, dunque, non un’allusione alla mediazione in uno degli articoli bensì un riferimento di merito chiaro in più di un comma con specifico richiamo alla mediazione come intervento, al mediatore come professionista e all’istituzione dei detti elenchi presso i Tribunali.

Proprio per questo, tali cambiamenti normativi risultano dunque importanti non solo per i professionisti e per i cittadini che potrebbero, indicare i primi, e beneficiare i secondi, di un percorso di mediazione familiare, ma anche per gli Enti, le Organizzazioni e il Terzo settore che dai mediatori familiari sono abitati e che, sempre più spesso, dovranno prestare attenzione ai profili, alla carta d’identità professionale e alle qualifiche dei professionisti in servizio tenendo conto delle norme vigenti in materia.


* Riccardo Pardini, Pedagogista, Mediatore Familiare, Didatta e Formatore.
Professionista e Didatta Accreditato S.I.Me.F. (Società Italiana di Mediatori Familiari).

Supervisore e Referente Servizio di Mediazione Familiare CTIF Milano.